Presentazione dei principali organi scolastici
Composizione e funzioni
Consiglio di classe
Il Consiglio di classe è disciplinato dall’art. 20 del DPP 22/2018.
Per ulteriori attività non oggetto di valutazione degli alunni (rendimento, condotta e provvedimenti disciplinari) il Consiglio di classe si compone, oltre che dai docenti delle singole classi, anche di un rappresentante degli allievi eletto dalla classe e due rappresentanti dei genitori eletti. I rappresentanti di genitori e allievi possono rimanere in carica fino a tre anni formativi.
Al Consiglio di classe, anche nell’ambito della valutazione delle alunne e degli alunni, possono partecipare ulteriori soggetti con funzioni didattico-pedagogiche senza diritto di voto:
- collaboratori all’integrazione
- mediatori linguistici e culturali
- esperti che esercitino compiti sociali, psicopedagogici e sanitari.
Consiglio di direzione
Il Consiglio di direzione è composto dal Dirigente, dal suo sostituto e da tre insegnanti eletti annualmente all’interno del Collegio docenti.
Il Consiglio di direzione è un organo consultivo del DS e si esprime, su convocazione del DS, in merito a:
- questioni disciplinari gravi
- problematiche legate a conflitti tra il personale
- criteri per la composizione delle classi e per l’iscrizione dopo la decorrenza dei termini
- temi di governance proposti dal DS
- adempimenti richiesti dal SPV per la valutazione interna ed esterna della scuola
Ha funzione di raccordo tra i docenti e la direzione, contribuendo al mantenimento di un buon clima di lavoro, improntato alla collaborazione, alla fiducia reciproca e al rispetto delle norme legislative e civili.
Collegio dei docenti
- Il Collegio dei docenti, composto da tutto il personale docente della scuola e presieduto dal Dirigente o dal suo sostituto, disciplinato dall’art. 19 del DPP 22/2018, ha funzione didattico pedagogica ed esercita in particolar modo le seguenti funzioni, anche attraverso gruppi di lavoro/materia identificati al proprio interno:
- Elaborazione del PTOF.
- Scelta dei libri di testo e materiali didattici.
- Elaborazione del regolamento scolastico.
- Proposte per il miglioramento della progettazione formativa e/o per nuove azioni formative di settore; ipotesi per l’analisi del lavoro e per la ridefinizione dei profili professionali.
- Elaborazione dei criteri generali e procedure di valutazione degli alunni compresa la valutazione del comportamento e i criteri per la deroga della validità dell’anno formativo.
- Proposta di regolamento relativo a infrazioni degli allievi, loro sanzioni e organo preposto all’irrogazione.
- Valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’attività formativa e proposta alla direzione di misure adatte per migliorare l’attività stessa.
- Proposta di iniziative e sperimentazioni formative e di aggiornamento per gli insegnanti.
- Il Collegio docenti viene convocato dal DS all’inizio di ogni anno formativo e ogniqualvolta lo ritenga necessario; il Collegio docenti viene convocato altresì quando lo richiede 1/3 degli insegnanti.
- Il Presidente designa il segretario (di norma il sostituto di direzione) che sovrintende alla stesura del verbale in forma sintetica, contenente le deliberazioni e gli atti della seduta. Le votazioni avvengono di norma per voto palese; le votazioni relative a persone avvengono di norma per voto segreto. Le delibere vengono approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto presenti in aula.
- Il Collegio dei docenti può essere integrato dai seguenti ulteriori componenti senza diritto di voto:
- collaboratori all’integrazione
- mediatori linguistici e culturali
- Possono essere invitati a prendere parte con funzione consultiva alle sedute anche esperti che esercitino compiti sociali, psicopedagogici e sanitari ed eventuali altri consulenti per tematiche specifiche.
Consiglio di istituto
- Il Consiglio di istituto è composto di otto membri, e precisamente dal DS e dalla segretaria della scuola professionale, da 3 rappresentanti del personale docente, da due rappresentanti dei genitori e un rappresentante degli alunni.
- Il Consiglio d’Istituto rimane in carica per tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 15 ottobre successivo alla sua scadenza.
- Il Consiglio d’Istituto è presieduto da un componente eletto nel suo seno; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
- Il Consiglio d’Istituto può essere integrato dai seguenti ulteriori componenti senza diritto di voto:
- consulente di bilancio
- esperti che esercitino compiti sociali, psicopedagogici e sanitari ed eventuali altri consulenti per tematiche specifiche.
- Gli alunni minorenni che fanno parte del Consiglio d’Istituto non hanno diritto di voto per quanto riguarda il budget economico, il budget degli investimenti e il bilancio di esercizio, nonché l’utilizzo delle risorse finanziarie.
- Il Consiglio d’istituto delibera per la stipula di contratti e convenzioni con soggetti esterni relativamente a:
- accettazione di contratti di sponsorizzazione
- contratti di locazione di immobili
- partecipazione a progetti internazionali
- concessione a terzi di beni dismessi da alienare
- accensione di mutui e finanziamenti.
- alienazione di beni e servizi prodotti dall’esercizio di attività didattiche a favore di terzi
- concessione di beni in uso gratuito a Istituzioni ed Enti pubblici
- il Consiglio di istituto dà mandato al DS di procedere sulla base delle normative vigenti, di stipulare autonomamente:
- Contratti e convenzioni con soggetti esterni pubblici o privati necessari al regolare funzionamento didattico
- Convenzioni per l’utilizzo di locali e/o beni appartenenti all’istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi.
- Il Consiglio di istituto esercita i compiti e le funzioni previste dalla normativa (Regolamento DPP 22/2018 art. 17).
- Il Consiglio di istituto viene convocato necessariamente per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Le sedute vengono verbalizzate di norma dalla segretaria scolastica.